Intelligenza Artificiale e diritto d'Autore: un dibattito aperto

19/08 AI

La crescente presenza dell’Intelligenza Artificiale (AI) nella società pone domande fondamentali sul suo ruolo, responsabilità e interazione con gli esseri umani. Un ambito in cui tali questioni sono particolarmente pertinenti riguarda la tutela delle opere creative: fino a che punto le creazioni generate dall’AI possono essere protette dal diritto d’autore? La recente sentenza di un giudice federale negli Stati Uniti ha illustrato però che, almeno per ora, il diritto d’autore continua a richiedere un’autorialità umana.

Il caso in questione riguarda Stephen Thaler, amministratore delegato della società di reti neurali Imagination Engines, che aveva utilizzato un sistema AI denominato Creativity Machine per produrre un’opera d’arte intitolata “Un recente ingresso in paradiso”. Thaler sosteneva che l’opera fosse stata creata autonomamente dall’intelligenza artificiale e, quindi, avrebbe dovuto essere protetta dal diritto d’autore. La richiesta di registrazione del copyright è stata però respinta dall’U.S. Copyright Office, con la motivazione che la connessione tra la mente umana e l’espressione creativa è un elemento cruciale per la tutela delle opere.

Thaler ha quindi fatto causa all’ente, contestando la negazione della registrazione e la richiesta di autorialità umana prevista dalla normativa sul diritto d’autore. L’imprenditore sosteneva che l’intelligenza artificiale dovesse essere riconosciuta come autrice dei lavori generati, con diritti di proprietà attribuiti al proprietario della macchina.

La sentenza del giudice Beryl Howell ha respinto tale posizione, affermando che “l’autorialità umana è un requisito fondamentale” e che il diritto d’autore “non si è mai esteso così lontano” da proteggere le opere create da nuove tecnologie in assenza di un intervento umano. La decisione sottolinea quanto sia centrale il ruolo della creatività umana nella definizione delle opere protette dal diritto d’autore, anche quando queste vengono realizzate attraverso nuovi strumenti o mezzi di comunicazione.

Cita diverse cause in cui giurisdizioni diverse hanno raggiunto la stessa conclusione: per esempio, la Corte Suprema statunitense, nel caso Burrow-Giles Lithographic Company v. Sarony, ha affermato che non vi sono dubbi sulla protezione del diritto d’autore per le fotografie, purché queste siano il frutto di “concezioni intellettuali originali” dell’autore umano. Allo stesso modo, un tribunale d’appello federale ha stabilito che una foto scattata da una scimmia non può essere oggetto di diritto d’autore, poiché gli animali non qualificano per la protezione.

È interessante notare che la sentenza esplora anche lo scopo del diritto d’autore, il quale, sostiene il giudice Howell, è di incentivare “gli individui umani a impegnarsi nella creazione”. Il concetto di copyright non è stato ideato per includere attori non umani, e la sua finalità primaria è quella di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili attraverso l’espressione creativa degli individui.

In linea con questa posizione, a marzo l’U.S. Copyright Office ha ribadito che la maggior parte delle opere generate dall’intelligenza artificiale non possono essere protette dal diritto d’autore. Tuttavia, in alcune circostanze, è stata riconosciuta la protezione per i materiali creati con l’aiuto dell’AI, purché vi sia un intervento umano nella selezione o nell’organizzazione dell’opera in modo “creativo e originale”.

Nonostante la sentenza possa sembrare un ostacolo per la tutela delle opere create dall’intelligenza artificiale, è probabile che il dibattito continuerà nei prossimi anni, poiché la tecnologia si sviluppa e le interazioni tra AI e creatività umana diventano sempre più complesse e sfaccettate. I limiti tra l’autorialità umana e quella artificiale potrebbero sfumarsi ulteriormente, e sarà interessante osservare come il diritto d’autore si adatterà alle nuove sfide poste dall’intelligenza artificiale. Per ora, tuttavia, sembra prevalere l’idea che la creatività umana sia essenziale per la validità e la protezione del diritto d’autore.

Qui il link alla sentenza per esteso

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